Descrizione
In ottemperanza all’Ordinanza Sindacale n. 02/2025, È FATTO OBBLIGO a chiunque conduca cani o altri animali di affezione in vie, aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, di essere munito di idonea attrezzatura (sacchetto monouso, paletta o altra attrezzatura adeguata alla dimensione dell’animale, bottiglietta d’acqua, altro liquido di lavaggio autorizzato per uso civile, ecc.) e di provvedere all’immediata asportazione delle deiezioni solide (escrementi) e all’immediato lavaggio dellesuperfici pubbliche o private interessate da deiezioni liquide (urine).
Per i bisogni fisiologici dei cani occorre condurli possibilmente su terreno vegetale e in zone non pavimentate, evitando di interessare marciapiedi, piazze pedonali, aree per il gioco dei bambini e aiuole di verde attrezzato.
Le deiezioni dovranno essere immediatamente raccolte e conferite nei cestini o negli appositi contenitori per rifiuti.
È VIETATO:
Lasciare i cani liberi di vagare incustoditi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico siti nel territorio comunale, prescrivendo l’uso del guinzaglio, nonché all’occorrenza di munire di museruola i cani di media e grossa taglia che potrebbero risultare mordaci;
Consentire ai cani o altri animali di affezione di urinare su edifici pubblici, monumenti, veicoli in sosta, marciapiedi e piazze pedonali, aree attrezzate per il gioco dei bambini.
Dalla Residenza Municipale, 04.07.2025
Fatte salve ipotesi di responsabilità penale, chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300